Paladino d'Oro Sport Film Festival

Il Paladino d’Oro Sport Film Festival è il più antico festival nel mondo del cinema sportivo.

Nasce nel lontano 1979 da due ideatori lungimiranti: Vito Maggio, storico giornalista della Gazzetta dello Sport, e Sandro Ciotti, uno dei più famosi radiocronisti Rai di tutti i tempi.

È una piattaforma leader dedicata a presentare il meglio del cinema sportivo da tutto il mondo. Fondato sulla convinzione che le storie sportive abbiano il potere di ispirare, educare e intrattenere, il Festival mira a celebrare la ricca trama dell’esperienza umana attraverso il cinema.

Dai documentari avvincenti ai drammi ispiratori, la manifestazione mettein luce la diversità e l’universalità delgenere sportivo. Dopo 45 anni, la storiasi ripete con la settimana del cinemasportivo a Palermo dall’1 al 7 dicembre.

Gli obiettivi del Paladino d'Oro Sport Film Festival

Il Paladino d’Oro Sport Film Festival promuove i valori dello sport (rispetto delle regole, fair play, superamento dei limiti, gioco di squadra, ecc.) attraverso i migliori film sportivi provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione favorisce la diffusione del cinema sportivo che, in modi diversi, contribuisce allo sviluppo delle tendenze artistiche e culturali nel settore cinematografico, stimolando un miglioramento costante nella qualità del prodotto.

L’obiettivo è promuovere l’eccellenza nel cinema sportivo; stimolare, grazie ai mass media e alla collaborazione con scuole e università, l’interesse per lo sport, la salute e il cinema, favorendo incontri didattico-culturali; incentivare al contempo la collaborazione con la grande distribuzione cinematografica.

 

Paladino d'Oro - Sport film festival 44 edizione

Il Festival

Fatmir Bardhoci al Paladino d'Oro

Il Paladino d’Oro Sport Film Festival è organizzato dall’Associazione Toros Centro di Comunicazione Visiva, presieduta da Roberto Oddo. La Direzione Artistica e la Produzione Esecutiva sono affidate a Stefania Tschantret, CEO di Oblivion Production.

L’associazione e la direzione artistica provvedono alla nomina dell’Accademia del Cinema Sportivo, incaricata di selezionare, nominare e premiare le migliori opere cinematografiche a tema sportivo e i personaggi del cinema e dello sport.

Il programma del Festival offre un ricco palinsesto: proiezioni di film, incontri con produzioni e distribuzioni cinematografiche, conferenze e culmina con la cerimonia di premiazione, il Gran Galà, durante la quale vengono assegnati i Paladini d’Oro.

 

Paladino d’Oro Sport Film Festival

Il Paladino d’Oro Sport Film Festival è il più antico festival nel mondo del cinema sportivo.

Nasce nel lontano 1979 da due ideatori lungimiranti: Vito Maggio, storico giornalista della Gazzetta dello Sport, e Sandro Ciotti, uno dei più famosi radiocronisti Rai di tutti i tempi.

È una piattaforma leader dedicata a presentare il meglio del cinema sportivo da tutto il mondo. Fondato sulla convinzione che le storie sportive abbiano il potere di ispirare, educare e intrattenere, il Festival mira a celebrare la ricca trama dell’esperienza umana attraverso il cinema.

Dai documentari avvincenti ai drammi ispiratori, la manifestazione mettein luce la diversità e l’universalità delgenere sportivo. Dopo 45 anni, la storiasi ripete con la settimana del cinemasportivo a Palermo dall’1 al 7 dicembre.

Gli obiettivi del Paladino d’Oro Sport Film Festival

Il Paladino d’Oro Sport Film Festival promuove i valori dello sport (rispetto delle regole, fair play, superamento dei limiti, gioco di squadra, ecc.) attraverso i migliori film sportivi provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione favorisce la diffusione del cinema sportivo che, in modi diversi, contribuisce allo sviluppo delle tendenze artistiche e culturali nel settore cinematografico, stimolando un miglioramento costante nella qualità del prodotto.

L’obiettivo è promuovere l’eccellenza nel cinema sportivo; stimolare, grazie ai mass media e alla collaborazione con scuole e università, l’interesse per lo sport, la salute e il cinema, favorendo incontri didattico-culturali; incentivare al contempo la collaborazione con la grande distribuzione cinematografica.

Paladino d'Oro - Sport film festival 44 edizione

Il Festival

Il Paladino d’Oro Sport Film Festival è organizzato dall’Associazione Toros Centro di Comunicazione Visiva, presieduta da Roberto Oddo. La Direzione Artistica e la Produzione Esecutiva sono affidate a Stefania Tschantret, CEO di Oblivion Production.

L’associazione e la direzione artistica provvedono alla nomina dell’Accademia del Cinema Sportivo, incaricata di selezionare, nominare e premiare le migliori opere cinematografiche a tema sportivo e i personaggi del cinema e dello sport.

Il programma del Festival offre un ricco palinsesto: proiezioni di film, incontri con produzioni e distribuzioni cinematografiche, conferenze e culmina con la cerimonia di premiazione, il Gran Galà, durante la quale vengono assegnati i Paladini d’Oro.

 

Roberto Marco Oddo

Presidente

stefania tschantret

Stefania Tschantret

Direttrice Artistica
Produttrice Esecutiva

Seven Nine Agency

Stella Belliotti e Fabrizio Giaconia
Marketing, Comunicazione,
Relazioni con i Media

Armando Insinna

Responsabile Commerciale

Nadia La Malfa

Addetto Stampa

Gerard Mazza

Responsabile Logistica

Mirko Valenti

Direttore di Produzione

Tiberio Mantia

International P. R.

ANDREA GANCI EVENT MANAGER

Andrea Ganci

Event Manager

Dorotea Maria Oddo

Logistica

Salvatore Sampino

Coordinator manager logistica

Sonia Hamza

 

Art. 1 – Denominazione e Sede

  1. È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, di seguito indicato come CTS, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e del Codice civile, l’Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale denominata: “TOROS CENTRO COMUNICAZIONE VISIVA Associazione di Promozione Sociale”, in brevità anche solo “TOROS CCV APS ”.
  2. A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l’Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l’acronimo APS.
  3. Essa ha durata illimitata.
  4. L’Associazione ha sede legale in via Olivella n. 32 nel comune di Palermo 90100. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante. L’Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.
  5. L’Associazione, costituita ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  6. L’Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
  7. L’Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile e cooperazione

Art. 2 – Finalità e Attività

  1. L’Associazione ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.

  2. Nella realizzazione dei suoi compiti l’Associazione s’impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di spettacolo e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l’Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, assistenziali e formative nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema e di tutte le altre forme d’arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale, avendo anche come riferimento i valori dello sport che sono i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana, sono straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita.

Art. 3 – Attività

  1. L’Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2 che precede.

  2. A tal fine, in particolare, l’Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate.

  3. Sono attività di interesse generale dell’Associazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017:

    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

    • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

    L’Associazione su iniziativa della Presidenza, nell’ambito delle attività di interesse generale o di attività diverse, comunque secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, potrà a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e nell’osservanza e alle condizioni stabilite anche dal nuovo Codice dello Spettacolo di cui alla Legge n. 175 del 22 novembre 2017, e succ. mod. e integr., oltreché dalle normative amministrative e fiscali vigenti in materia, può:

    a) Promuovere l’impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi del cinema, della musica, del teatro, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell’editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica), delle arti figurative, delle tradizioni popolari, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini ed in particolare anche attraverso l’organizzazione del “Paladino d’oro Sport Film Festival” , festival caratterizzato da finalità di ricerca, originalità, promozione delle opere cinematografiche e audiovisive e dei talenti, nazionali ed internazionali, da realizzare con cadenza annuale, e che prevede l’attribuzione del premio Paladino d’Oro legato alla manifestazione, a seguito di valutazione di apposite giurie qualificate e la realizzazione di almeno un catalogo in formato cartaceo o digitale, contenente illustrazione e descrizione delle opere e dei talenti oggetto della manifestazione

    b) Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, proiezioni, mostre, concorsi, premi, spettacoli, corsi didattici, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell’arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi d’intervento adeguati allo sviluppo dell’impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;

    c) Favorire l’aggregazione e l’associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l’aumento della sensibilità sociale e solidale nonché l’aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l’obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d’iniziativa sia verso l’organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali, di spettacolo e proiezione di audiovisivi, sia verso l’organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;

    d) Sostenere la sensibilizzazione, l’interesse, la formazione e l’informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l’esigenza culturale dei cittadini, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale promuovendo la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, del cinema, delle arti visive figurative, della multimedialità e di tutte le altre forme di cultura, d’arte e di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o teletrasmesse, sia a livello nazionale che internazionale, favorendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l’approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l’interesse dell’utenza e di soddisfarne le esigenze;

    e) Curare produzioni e pubblicazioni cinematografiche, pubblicazioni ed edizioni video, pubblicazioni editoriali, discografiche e fotografiche promuovendo l’istituzione di biblioteche fono-video di consultazione: promuovere la conoscenza di ogni forma di multimedialità e d’informatizzazione con particolare riguardo a internet e alle forme di comunicazione di massa;

    f) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola: sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;

    g) Curare l’assistenza, la consulenza e l’aggiornamento costante, soprattutto nel settore tecnico- professionale, agli operatori artistici e tecnici che agiscono nelle varie forme di arte e di spettacolo, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie e forme di comunicazione.

  4. L’Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 3, purchè finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 e nei limiti stabiliti dalla normativa l’Associazione potrà quindi svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi, potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie
  5. L’Associazione inoltre si impegna a:
    a) Mantenere e sviluppare i rapporti con il Consigli Direttivi CONI, il Comitato Italiano Paraolimpico, i Comitati Regionali di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportive e Associazioni Benemerite, gli Enti Locali e Regionali, gli Assessorati, i Dipartimenti Regionali, gli Enti Locali e le Università, nei settori di competenza e gli enti ed aziende operanti nel settore della comunicazione e del cinema
    b) Sostenere i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell’integrazione, dell’inclusione e della coesione sociale;
    c) finalizzare le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all’esercizio delle responsabilità e all’espressione della dignità della persona umana.
    d) Sostenere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
    e) Gestire attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
    f) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
    g) promuovere attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
    h) fornire servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
    i) attivare iniziative di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
    j) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
    k) provvedere alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
    l) Realizzare programmi cooperativi (Università, Organismi Scientifici, Imprese, Enti governativi e Non) di ricerca pre-competitiva, orientata e industriale a sostegno dello sviluppo, della progettazione, della concezione e della messa a punto di nuovi prodotti e processi professionali, in particolare nei settori cinematografici ed industriali ad alto contenuto scientifico ed innovativo.
    m) Realizzare e promuovere progetti atti a favorire l’integrazione culturale tra diversi paesi;
    n) Creare e/o gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
    o) Organizzare attività di accompagnamento diurno e notturno per disabili, anziani, ecc. e servizi di assistenza socio-sanitaria a domicilio;
    p) Svolgere tutte le attività di servizio sociale ed interventi per la tutela e la valorizzazione della famiglia come previsto dalla legge 328/00 e dalla legge regionale 10/03 e successive modifiche e integrazioni;
    q) Promuovere e gestire attività di turismo sociale;
    r) Collaborare con altre associazioni, movimenti, gruppi e strutture civili e religiose che operano a favore della famiglia favorendo la loro adesione alla presente Associazione condividendo l’ispirazione e le finalità del presente statuto;
    s) Organizzare e/o gestire corsi e conferenze volte alla divulgazione soprattutto negli ambienti popolari, di principi pedagogici, psicologici, etici e sociali;
    t) Gestire strutture e complessi con destinazione a vario titolo turistico ricettiva, con annessi i servizi turistici ed attività complementari (alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, aziende turistico residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, alloggi di turismo rurale, ecc.);
    u) Promuovere e gestire attività finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione, alla promozione ed alla comunicazione turistica tra le quali anche quelle di gestione di parchi a tema e di imprese di gestione di strutture fieristiche e congressuali nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche;
    v) Promuovere e gestire attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e con il turismo nautico, quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, attrezzati per la balneazione, l’elioterapia ed altre forme di benessere della persona nonché le attività di gestione di strutture per la nautica da diporto e di noleggio e locazione di unità da diporto (charter nautico);
    w) Promuovere e gestire attività di tour operator e di agenzie di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing;
    x) Promuovere e gestire attività consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificatamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l’ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo enogastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc.;
  6. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
  7. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del CTS.

Art. 4 – Soci

  1. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, che ne condividano le finalità, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L’Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

  2. È esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie.

  3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

  4. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dall’Assemblea ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi. Sono tenuti all’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.

  5. La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile, trasmissibile né rivalutabile.

  6. I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Art. 5 – Diritti e Doveri dei Soci

  1. I soci hanno il diritto a:

    a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell’Associazione medesima;

    b) Eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi se maggiorenni;

    c) Esprimere il proprio voto per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni, se maggiorenni.

  2.  I soci sono tenuti a:

    a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a frequentare la sede;

    b) Sostenere scopi e finalità indicate nell’art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;

    c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale.

  3. È espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture e ai servizi dell’Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate a Acli Arte e Spettacolo purché in possesso di regolare tessera dell’Associazione.

  4. Per la partecipazione nelle assemblee, l’elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integr.

Art. 6 – Ammissione dei Soci

  1. Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all’organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

  2. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l’impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione, ad attenersi al presente Statuto e all’eventuale Regolamento interno.

  3. All’atto del versamento della quota sociale, l’interessato che abbia presentato istanza assume la qualifica di socio: l’iscrizione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo della Struttura di base alla prima riunione utile che dovrà essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L’esito della valutazione dovrà essere comunicato all’aspirante socio e annotato nel libro soci, in caso di esito negativo la delibera conterrà le motivazioni che saranno comunicate al socio, insieme alla restituzione della quota associativa. La delibera di diniego produce effetti immediati di decadenza dalla qualifica di socio. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla qualità di socio fino alla data della mancata ratifica. In caso di diniego l’interessato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

  4. I minori di 18 anni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 7 – Esclusione dei Soci

  1. La qualifica di socio si perde:

    a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;

    b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);

    c) Per recesso e/o dimissioni;

    d) Per scioglimento dell’Associazione;

    e) Per causa di morte.

  2. La perdita della qualifica di socio comporta l’automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all’interno dell’Associazione.

  3. La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Struttura di base nei confronti del socio che:

    a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell’Associazione, nonchè alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di Acli Arte e Spettacolo a cui l’Associazione è affiliata;

    b) Svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione e/o denigri o attenti in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento dell’Associazione;

    c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all’Associazione;

  4. Il socio può recedere/dimettersi dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della propria struttura di base e agli organi di cui fa parte.

  5. In caso di recesso/dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell’Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell’associato in caso di recesso/dimissioni.

  6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

  7. La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo della Struttura di base a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L’eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

  8. Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell’Assemblea l’applicazione delle sanzioni della sospensione e dell’esclusione resterà sospesa.

Art. 8 – Strutture e Organi

Gli organi sono:

a) Assemblea dei Soci

b) Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione

c) Presidente

d) Commissione Artistica (organo consultivo e facoltativo)

e) Organo di controllo, laddove eletto.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti i soci della Struttura di base in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe. Possono partecipare senza diritto di voto gli esercenti la patria potestà dei minori di diciotto anni. La loro presenza/assenza non incide sul quorum costitutivo.

  2. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo dei suoi componenti: in questo caso l’Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l’ora d’inizio.

  3. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

  4. L’Assemblea dei Soci può essere aperta a personalità della cultura e dell’arte e a rappresentanti di enti e istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.

  5. L’Assemblea di Soci:

    a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;

    b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il bilancio o, ove ricorrano i presupposti di legge, il bilancio social. In caso di mancata approvazione del bilancio l’Assemblea dei Soci deve essere riconvocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Qualora non fosse approvata nella seconda seduta decadono tutti gli organi della struttura di base.

    c) Approva il programma annuale e pluriennale d’iniziative, di attività, d’investimenti e anche eventuali interventi straordinari;

    d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

    e) Elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali e la Commissione Artistica (organo consultivo e facoltativo);

    f) Propone le modifiche allo Statuto e ai regolamenti delle Strutture di base;

    g) Indirizza l’azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l’operato;

    h) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

    i) Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell’organo di garanzia;

    j) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

    k) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;

    l) E’ regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la prima, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;

    m) E’ convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci. In tal caso l’Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta;

    n) Pubblicizza la convocazione dei soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell’Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, l’ora d’inizio della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno;

    o) E’ presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all’ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente;

    p) Svolge ogni ulteriore attività ad essa demandata dalle disposizioni di legge.

  6. L’Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:

    a) Stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 elementi;

    b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci. Non sono ammesse deleghe;

    c) Il Presidente dell’Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;

    d) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;

    Dei lavori dell’Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

Art. 10 – Il Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione:

    a) E’ l’organo esecutivo e amministrativo ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati maggiorenni, eletti dall’Assemblea dei Soci e, con solo voto consultivo, da altre personalità dell’arte e della cultura o rappresentanti di enti e istituzioni aventi finalità artistiche;

    b) Elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario. Nel caso di più Vice Presidenti elegge, su proposta del Presidente, un Vice Presidente vicario;

    c) Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione;

    d) Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari. In questo caso nomina Direttori Artistici, coordinatori e quant’altro ritenuto utile per la realizzazione dei programmi associativi;

    e) Dura in carica quattro anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro sessanta giorni.

    f) E’ convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla data di richiesta;

  2. Il Consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dall’incarico.

  3. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

    Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

  4. Il Consiglio Direttivo:

    a) Formula i programmi dell’attività sociale, redige il progetto di bilancio, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l’eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo può adottare strumenti di governance e rendicontazione ulteriore che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell’organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall’attività;

    b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

    c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il versamento;

    d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell’attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari con doppia firma, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;

    e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l’Associazione secondo le indicazioni dell’Assemblea de Soci;

    f) Delibera l’ammissione dei nuovi soci;

    g) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;

    h) Decide le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i princìpi ispiratori del presente Statuto;

    i) Delibera l’istituzione di attività diverse da quelle di interesse sociale, da svolgere in via secondaria e strumentale (ndr, se non prevista come competenza della Presidenza

    j) Svolge ogni attività gestionale non espressamente demandata, in forza di legge o del presente Statuto, all’Assemblea o ad altro Organismo statutario

Art. 11 – Il Presidente

  1. Il Presidente

    a) È il legale rappresentante della struttura di base e rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati;

    La Commissione Artistica è l’organo consultivo e facoltativo che l’Associazione può nominare, anche tra i non soci, scegliendo personalità del mondo dell’arte o rappresentanti di enti e istituzioni con finalità artistiche per contribuire alla crescita sociale, culturale e artistica dell’Associazione e di tutti i cittadini. La Commissione nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Artistico che può essere invitato in Consiglio Direttivo con solo voto consultivo. La Commissione artistica dura in carica, al massimo, sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

    b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l’attuazione delle delibere;

    c) Stipula tutti gli atti inerenti l’attività dell’Associazione;

  2. In caso d’impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente vicario con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Presidente.

  3. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 12 – La Commissione Artistica

  1. La Commissione Artistica è l’organo consultivo e facoltativo che l’Associazione può nominare, anche tra i non soci, scegliendo personalità del mondo dell’arte o rappresentanti di enti e istituzioni con finalità artistiche per contribuire alla crescita sociale, culturale e artistica dell’Associazione e di tutti i cittadini. La Commissione nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Artistico che può essere invitato in Consiglio Direttivo con solo voto consultivo. La Commissione artistica dura in carica, al massimo, sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Gratuità degli incarichi e soci lavoratori

  1. L’Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti. L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

    Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all’art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

    Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l’Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque percento del numero dei soci.

    L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’associazione.

  2. I componenti degli organi, e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente.

  3. L’Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

  4. Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dalla Presidenza ed iscritti nel bilancio dell’Associazione.

  5. Nei confronti del direttore artistico e dei suoi diretti collaboratori, può essere applicato quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 299 e collegati e succ. mod. ed integr..

Art. 14 – Rappresentanza e Poteri

  1. l Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti di terzi.

  2. L’Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

  3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione anche in giudizio.

  4. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria, oltre alla firma del Presidente, quella del componente il Consiglio Direttivo a ciò designato.

  5. Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

  6. Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

Art. 15 – Modifiche statutarie

  1. Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei Soci.

  2. Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino almeno 2/3 del corpo sociale.

Art. 16 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con la decisione dell’Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno i 3/4 del corpo sociale.

  2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del citato D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione.

Art. 17 – Risorse economiche

  1. L’anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

  2. Il bilancio di esercizio o il rendiconto gestionale di cassa, ovvero e – nei casi previsti dalla legge – il bilancio sociale, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea dei Soci.

  3. L’Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

  4. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 18 – Rendiconto economico finanziario

  1. L’associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

    a. quote e contributi degli associati nella misura decisa annualmente dalla Presidenza;

    b. eredità, donazioni e legati;

    c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

    d. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

    e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

    f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale svolte in via secondarie e strumentali e comunque finalizzate al raggiungimento della missione istituzionale;

    g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

    h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fund raising;

    i. beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

    j. partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonchè gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito, ove compatibili con la natura e le attività dell’associazione;

    k. entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;

    l. altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

  2. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle fonti e agli impieghi di risorse utilizzate nelle attività sociali.

  3. I beni patrimoniali dell’Associazione di proprietà o di pertinenza delle singole Strutture di base e delle strutture provinciali devono essere inventariati.

  4. È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

  5. È fatto divieto di ripartire proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati. Il divieto è esteso alla distribuzione indiretta di utili e fondi, riserve e capitale, con specifico riguardo alle fattispecie previste dall’art. 8 del d.lgs. 2 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni

Art. 19 – Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

  1. Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all’art. 30, comma 2, del CTS, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.

  2. All’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

  3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

  4. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

  5. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

  6. L’Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell’Assemblea, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

  7. Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 20 – Revisione legale dei conti

  1. L’Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all’art. 31 del D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all’Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo – un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

  2. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Alla ricorrenza dei presupposti indicati all’art. 30 del d.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma. Alla ricorrenza dei presupposti indicati all’art. 31 del d.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Art. 21 –Bilancio sociale

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 – Convenzioni

  1. Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.

  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

Art. 23 – Responsabilità dell’Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 24 – Pubblicità e Trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art. 25 – Processi verbali

  1. Tutti gli organi di ogni livello debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all’approvazione non oltre la seduta successiva, a custodirlo a libro.
  2. Gli associati hanno diritto di visionare i libri sociali previa richiesta scritta motivata indirizzata all’Organismo di riferimento

Art. 26 – Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.